Annunci immobiliari senza APE

  • 4 anni ago
APE

L’Attestato di Prestazione Energetica è un documento che certifica il livello di efficienza energetica di un immobile. Attraverso l’APE a ciascun immobile viene assegnata una classe energetica identificata con una lettera: ognuna di esse indica una “posizione” all’interno di una scala che va da A4 a G, dove A4 rappresenta oggi il massimo livello di efficienza e G le peggiori prestazioni energetiche. La validità del documento è di 10 anni, salvo interventi in grado di influenzare le prestazioni energetiche dell’immobile: in tal caso, dovrà essere redatto un nuovo attestato.

Dal 1 Gennaio 2012 tutte le unità immobiliari devono obbligatoriamente essere dotate dell’attestato di prestazione energetica sin dal momento in cui l’immobile viene pubblicizzato attraverso un annuncio immobiliare.

L’obbligatorietà è stata inserita nel D.Lgs 192/05 art. 6 comma 8 come modificato dal Decreto 63/2013.

Di seguito il testo del decreto:
“Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente o dell’unità immobiliare.”

Quindi per ogni annuncio di vendita effettuato su internet, tramite affissione, riviste, cartellonistica, giornali locali, etc) diventa obbligatorio indicare l’indici prestazione energetica globale (Epgl), valore che si ottiene dalla redazione, da parte del certificatore energetico, dell’attestato di prestazione energetica (APE). L’acquirente cosi viene a conoscenza delle caratteristiche energetiche dell’immobile, relativamente ai consumi di combustibile per il riscaldamento, il raffrescamento e l’acqua calda sanitaria. Ovviamente un immobile che consuma meno avrà più successo sul mercato immobiliare, rispetto ad un immobile energivoro.

Cosa bisogna scrivere nell’annuncio ?

L’annuncio di vendita o di affitto dell’immobile deve quindi contenere l’indice di prestazione energetica IPE (Epgl) e la Classe Energetica.

Sanzioni in caso di vendita, di affitto ed annunci immobiliari

Gravi (in seguito alle modifiche del Decreto 63/2013 convertito con la Legge 90/2013) sono le sanzioni per proprietari, locatari o responsabili della vendita come le agenzie nel caso in cui al momento della contrattazione, vendita o affitto l’immobile non sia dotato di attestato di prestazione energetica.

  • Se l’immobile viene venduto senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro.
  • Se l’immobile viene affittato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1000 ed i 4000 euro.
  • Se l’annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3000 euro.

Come si calcolano le prestazioni energetiche di un immobile?

Per determinare le prestazioni energetiche di un immobile, i tecnici abilitati alla redazione dell’Attestato devono analizzare diversi parametri, identificati all’interno dello stesso Decreto Legge 63/2013 quando si definisce il significato dell’espressione prestazione energetica, che viene descritta come:

«Quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto anche del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici».

Semplificando, i parametri considerati per la redazione dell’APE di un immobile residenziale sono:

  • La tipologia di impianti adottati per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione e la produzione di acqua calda sanitaria;
  • L’isolamento termico dell’edificio.

Ma anche:

  • La posizione e l’esposizione dell’immobile;
  • Le caratteristiche geometriche dell’unità immobiliare.

Cosa contiene l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ?

Attraverso l’analisi dei parametri sopra, l’esperto incaricato sarà in grado di fornire alcune informazioni dettagliate sull’efficienza energetica dell’immobile oggetto d’analisi, che si traducono in una serie di elementi che devono obbligatoriamente essere presenti all’interno dell’APE e cioè:

  • Prestazione energetica globale dell’edificio;
  • Classe energetica individuata per l’immobile;
  • Qualità energetica del fabbricato in termini di capacità di contenimento dei consumi necessari per il riscaldamento e il raffrescamento;
  • Valori di riferimento, cioè i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti;
  • Emissioni di anidride carbonica collegate all’immobile;
  • Energia esportata;
  • Raccomandazioni per l’efficientamento energetico dell’edificio, comprese le proposte di interventi specifici di ristrutturazione e di riqualificazione energetica più significativi;
  • Informazioni sul miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, come diagnosi e incentivi finanziari disponibili al momento;
  • Data e verbale del sopralluogo obbligatorio per la valutazione da parte del tecnico abilitato, sottoscritto dal proprietario o un suo delegato.

Una volta redatto l’Attestato di Prestazione Energetica, il tecnico abilitato dovrà trasmetterlo alla Regione o alla Provincia Autonoma di riferimento, oltre a dover naturalmente inviare il documento al richiedente.

Ulteriori novità sull’Attestato di Prestazione Energetica sono state introdotte infine dal più recente D. Lgs. 48/2020

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